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Sez. 5, Sentenza n. 9250 del 28/07/1998 Ud. (dep. 11/08/1998) Rv. 211819 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Impugnazione del solo imputato - Accoglimento - Esclusione di circostanza aggravante - Conferma del giudizio di equivalenza delle circostanze - Illegittimità - Diminuzione della pena complessiva - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-07-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211819-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

In forza dell' art. 597, quarto comma, cod.proc.pen., secondo cui se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti la pena complessiva irrogata è cosi corrispondentemente diminuita, il giudice di appello che esclude una aggravante deve rivedere il giudizio di equivalenza di circostanze già espresso dal giudice di primo grado, in senso favorevole all'imputato, unico appellante. Ciò si giustifica con la esigenza di evitare una reformatio in peius del precedente giudizio di comparazione: una "reformatio in peius" certamente configurabile se il giudizio di equivalenza fosse ribadito nonostante l'esclusione di una aggravante.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)