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Sez. 3, Sentenza n. 23318 del 18/12/2012 (Rv. 624304 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione "ora per allora" - Disciplina vigente al tempo dell'attività difensiva - Applicazione - Necessità - Conseguenze - Attività conclusa nella vigenza del d.m. n. 127 del 2004 - Applicazione delle relative tariffe - Necessità - Applicazione dei parametri ex art. 41 del d.m. n. 140 del 2012 - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624304-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Il giudice che deve liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita (nella specie, cassando con decisione nel merito), deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta, sicché, per l'attività conclusa nella vigenza del d.m. n. 127 del 2004, deve applicare le tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti ai sensi dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)