Sez. L, Sentenza n. 488 del 03/02/1977 (Rv. 384039 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - QUATTORDICESIMA MENSILITA PER I DIPENDENTI DELL'ENEL - MODALITA DI CORRESPONSIONE PREVISTE DALL'ART 23 DEL CCNL 23 MARZO 1966 - CESSAZIONE AL 30 NOVEMBRE DEL RAPPORTO DI LAVORO - QUATTORDICESIMA MENSILITA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - QUATTORDICESIMA MENSILITA PER I DIPENDENTI DELL'ENEL - MODALITA DI CORRESPONSIONE PREVISTE DALL'ART 23 DEL CCNL 23 MARZO 1966 - CESSAZIONE AL 30 NOVEMBRE DEL RAPPORTO DI LAVORO - QUATTORDICESIMA MENSILITA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
La corresponsione della quattordicesima mensilita, che, a norma dell'art 23, terzo comma, CCNL 23 marzo 1966 per i dipendenti dell'ENEL, deve avvenire insieme al pagamento della mensilita di giugno, deve intendersi come saldo della quota relativa ai sei mesi gia trascorsi dal primo gennaio e come anticipazione della quota relativa al semestre successivo, fino al 31 dicembre; pertanto, se il rapporto di lavoro e destinato a terminare il 30 novembre, la quattordicesima mensilita dev'essere diminuita di un dodicesimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 23/03/1966 num. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)