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Sez. L, Sentenza n. 3195 del 15/07/1977 (Rv. 386712 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - RETRIBUZIONE - QUATTORDICESIMA MENSILITA - RIFERIMENTO ALL'ANNO LAVORATIVO ANTECEDENTE.*
Stato
decisa il 1977-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386712-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - RETRIBUZIONE - QUATTORDICESIMA MENSILITA - RIFERIMENTO ALL'ANNO LAVORATIVO ANTECEDENTE.*

E conforme al principio generale della posticipazione del pagamento periodico della retribuzione rispetto al compimento della prestazione lavorativa cui la retribuzione stessa si riferisce e non e, quindi, censurabile, in Sede di legittimita, per violazione di norme di legge, l'interpretazione data dal giudice del merito all'articolo 23 del CCNL 23 marzo 1966 per i dipendenti dell'ENEL, nel senso che la quattordicesima mensilita, la quale deve essere corrisposta, ai sensi della citata norma nel mese di giugno di ciascun anno, si riferisce all'annata lavorativa antecedente la corresponsione (e cioe compresa fra l'1 luglio dell'anno antecedente ed il 30 giugno dell'anno successivo data del pagamento) e non costituisce, invece, anticipazione della quota di mensilita relativa al periodo compreso fra questa ultima data ed il 31 dicembre dello stesso anno. (Conf 488/77, mass n 384039).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 23/03/1966 num. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)