Sez. 3, Sentenza n. 2527 del 27/09/1974 (Rv. 370965 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA PA - INTERESSI - OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PENALITA PER IL RITARDO - INDEBITA APPLICAZIONE - CONDANNA DELLA PA ALLA RESTITUZIONE - INTERESSI DI MORA - INCLUSIONE.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA PA - INTERESSI - OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PENALITA PER IL RITARDO - INDEBITA APPLICAZIONE - CONDANNA DELLA PA ALLA RESTITUZIONE - INTERESSI DI MORA - INCLUSIONE.*
La pubblica amministrazione che, nell'ordinare il pagamento del prezzo di un appalto con l'emissione del relativo titolo di spesa, abbia illegittimamente trattenuto, a titolo di penale, una parte dello stesso prezzo, deve essere condannata al pagamento della somma indebitamente trattenuta con gli interessi di mora, non essendo applicabile per tale debito, determinato da una parziale compensazione illegittimamente operata, il principio secondo il quale i debiti pecuniari dello stato diventano liquidi ed esigibili e generano come tali l'Obbligo del pagamento degli interessi soltanto dopo che la spesa sia stata ordinata con l'emissione del relativo titolo. (V 172'65, mass n 310203).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 54, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 65, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)