Sez. 3, Sentenza n. 3907 del 03/07/1984 (Rv. 435855 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DEL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DI FONDO CONFINANTE - CASI DI ESCLUSIONE - INSEDIAMENTO DI UN COLONO SUL FONDO OFFERTO IN VENDITA - REQUISITI - DURATA MINIMA BIENNALE DELL'INSEDIAMENTO STESSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DEL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DI FONDO CONFINANTE - CASI DI ESCLUSIONE - INSEDIAMENTO DI UN COLONO SUL FONDO OFFERTO IN VENDITA - REQUISITI - DURATA MINIMA BIENNALE DELL'INSEDIAMENTO STESSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817 (sullo sviluppo della proprietà coltivatrice) esclude il diritto di prelazione del coltivatore diretto proprietario di terreno confinante con il fondo offerto in vendita quando in questo sia insediato un colono senza alcuna specificazione e, quindi, non pone né nella lettera né nella ratio (da identificarsi nello scopo di far coincidere proprietà del fondo e titolarità dell'azienda agraria) l'esigenza che l'insediamento abbia la durata minima biennale prevista come condizione per l'Esercizio della prelazione da parte del coltivatore insediato nel fondo. (V 327/82, mass n 418028).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)