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Sez. 1, Sentenza n. 9040 del 28/08/1995 (Rv. 493738 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI | Delibera del consiglio di amministrazione lesiva di un suo diritto soggettivo - Impugnazione da parte di un amministratore - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493738-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI

L'amministratore di una società cooperativa a r.l. può impugnare la delibera del consiglio di amministrazione non conforme a legge che sia direttamente lesiva di un suo diritto soggettivo ed ottenerne l'annullamento, essendo applicabile in via analogica la disciplina generale per l'impugnazione delle deliberazioni degli organi collegiali societari, di cui all'art. 2377 cod. civ., la quale è caratterizzata da connotati di specialità, ma non di eccezionalità o contrarietà, rispetto alla comune disciplina della nullità e annullabilità degli atti giuridici (nella specie, trattavasi di delibera oggettivamente illegittima, per avere il consiglio di amministrazione, che non ha poteri di revoca degli amministratori nominati dall'assemblea, ma solo di verifica delle condizioni per ricoprire la carica, nell'ambito di un potere vincolato, dichiarato decaduto, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 27 giugno 1985 n. 350, per difetto dei requisiti richiesti dal precedente art. 2, un amministratore nominato dall'assemblea ed in possesso dei requisiti di legge per mantenere il proprio ufficio).

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Civ. art. 2377, Legge 27/06/1985 num. 350 art. 2, Legge 27/06/1985 num. 350 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)