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Sez. 1, Sentenza n. 420 del 24/01/1990 (Rv. 464969 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO SOCIO - CONDIZIONI - TERMINI.*
Stato
decisa il 1990-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464969-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO SOCIO - CONDIZIONI - TERMINI.*

I limiti soggettivi all'impugnazione delle delibere, posti dalla normativa in materia di società (art. 2391 cod. civ.), riguardano esclusivamente l'ipotesi che le delibere adottate contrastino con l'interesse sociale, mentre deve ammettersi l'impugnazione del singolo socio quando si sia in presenza di Atti del consiglio d'amministrazione vincolati (ossia non discrezionali) e direttamente lesivi del diritto del socio stesso. L'impugnazione del socio - anche nel caso di società cooperative (art. 2516 cod. civ.) - va proposta nel termine previsto in generale dall'art. 2377 cod. civ., a meno che si tratti di deliberazioni inesistenti ovvero nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto, nel qual caso trova applicazione il successivo art. 2379, che richiama altre Disposizioni dello stesso codice (artt. 1421, 1422, 1423), e così il principio della imprescrittibilità di tale impugnazione. (V 1625/80, mass n 405221; (V 1016/73, mass n 363432; (Conf 3544/88, mass n 458865).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 1423, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2391, Cod. Civ. art. 2516

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)