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Sez. 1, Sentenza n. 3544 del 21/05/1988 (Rv. 458865 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONI - LESIONE DIRETTA DI DIRITTI DEL SINGOLO SOCIO - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL SOCIO.*
Stato
decisa il 1988-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458865-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONI - LESIONE DIRETTA DI DIRITTI DEL SINGOLO SOCIO - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL SOCIO.*

Con riguardo alle deliberazioni del consiglio di amministrazione di una società di capitali, i limiti posti dall'art. 2391 cod. civ., in base al quale l'impugnazione è consentita agli amministratori assenti o dissenzienti ed ai sindaci, non anche al socio, trovano applicazione in tutti i casi in cui le deliberazioni medesime contrastino con l'interesse sociale, mentre deve ammettersi l'impugnazione del singolo socio quando esse siano direttamente lesive di suoi diritti. Pertanto, nel caso di deliberazione degli amministratori di una società cooperativa di produzione e lavoro, che escluda un socio da quelli prescelti per l'espletamento di una determinata attività, va negata al socio escluso la possibilità di proporre detta impugnazione, sotto il profilo della violazione delle regole in tema di graduatoria per l'avviamento al lavoro, dato che, nell'ambito della cooperativa, tale graduatoria non si correla a diritti soggettivi dei soci, e resta quindi preclusa la configurabilità di una lesione dei diritti stessi per effetto delle scelte degli amministratori. (V 1016/73, mass n 363432; (V 883/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2391, Cod. Civ. art. 2516

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)