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Sez. 2, Sentenza n. 4502 del 15/05/1996 (Rv. 497611 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE | Procuratore esercitante fuori dalla circoscrizione del Tribunale cui è assegnato - Elezione di domicilio nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario adito - Necessità - Omissione - Elezione di domicilio "de iure" presso la cancelleria di tale giudice - Operatività anche in grado di appello e in caso d'istituzione di nuovo tribunale al quale il procuratore costituito risulti assegnato.
Stato
decisa il 1996-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497611-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE

L'art. 82 R.D. n 37 del 1934 - secondo cui il procuratore che si trovi ad esercitare il proprio ufficio in giudizio istituito dinanzi ad un'autorità giudiziaria avente la sede fuori dalla circoscrizione del Tribunale al quale è assegnato deve, al momento della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede detta autorità e mantenervelo per tutto il corso del processo e, in caso di mancato adempimento di tale onere, il suo domicilio si intende eletto presso la cancelleria del giudice adito - trova applicazione anche nei giudizi innanzi alle Corti di appello, in quanto si riferisce all'attività svolta dal procuratore innanzi a qualsiasi giudice avente sede in luogo non compreso nella circoscrizione del Tribunale al quale egli è assegnato, ed opera, altresì, nel caso in cui, in un giudizio pendente innanzi alla Corte di appello, a seguito dell'istituzione di un nuovo Tribunale (nella specie, quello di Nola operante in forza della l. n. 125 del 1992), il procuratore risulti iscritto all'ordine professionale costituito presso il nuovo tribunale e privo, nella città sede della Corte di appello (nell'ipotesi, Napoli), di un domicilio eletto diverso da quello presunto ex art. 82 R.D. cit.; con la conseguenza che, nell'indicata ipotesi, le comunicazioni al predetto procuratore devono ritenersi validamente e ritualmente effettuate presso la cancelleria della Corte medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)