Sez. L, Sentenza n. 25 del 05/01/1993 (Rv. 480149 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - In genere | Controllo dei lavoratori - Determinazione dei compensi spettanti ai medici incaricati dall'I.N.P.S. - Disciplina ex art. 5, tredicesimo comma, D.L. n. 463 del 1983 - Estensione ai medici di controllo delle U.S.L. - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - In genere
La disposizione dell'art. 5, tredicesimo comma del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 - convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638 -, nella parte in cui prevede la determinazione, oltre che le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti, dei compensi spettanti ai medici mediante decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, riguarda esclusivamente il servizio di controllo gestito dall'I.N.P.S., di cui al precedente tredicesimo comma dello stesso articolo, e non anche il servizio di controllo affidato alla Unità Sanitarie Locali, per il quale la disciplina relativa alle prestazioni dei medici incaricati della visita di controllo è stabilita dalle convenzioni di cui ai commi nono e decimo dello stesso art. 5.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)