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Sez. 1, Sentenza n. 1626 del 23/02/1985 (Rv. 439608 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DIVERSI - ATTIVITÀ OCCASIONALI - ROYALTIES - INQUADRABILITÀ TRA I REDDITI DIVERSI EX ART. 77 D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 597 - ESCLUSIONE COMPONENTI DEL REDDITO DI IMPRESA - PERCEZIONE DA PARTE DI IMPRESA STRANIERA SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA - ASSOGGETTAMENTO ALL'IRPEF, ALL'IRPEG, ALL'ILOR - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439608-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DIVERSI - ATTIVITÀ OCCASIONALI - ROYALTIES - INQUADRABILITÀ TRA I REDDITI DIVERSI EX ART. 77 D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 597 - ESCLUSIONE COMPONENTI DEL REDDITO DI IMPRESA - PERCEZIONE DA PARTE DI IMPRESA STRANIERA SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA - ASSOGGETTAMENTO ALL'IRPEF, ALL'IRPEG, ALL'ILOR - ESCLUSIONE.*

I compensi corrisposti ad un imprenditore commerciale, per la utilizzazione di marchi di fabbrica o di commercio, di opere dell'ingegno, invenzioni industriali e simili (cosiddette "royalties"), nella disciplina del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, istitutivo dell'IRPEF, non sono inquadrabili fra i "redditi diversi", del tipo di quelli derivanti dalla concessione di beni mobili (artt. 19 n. 6 e 77 secondo comma), i quali presuppongono l'occasionalità della loro produzione, ma costituiscono una componente del reddito d'impresa. Pertanto, qualora detti compensi siano percepiti da un'impresa straniera priva di stabile organizzazione in Italia, deve escludersi il loro assoggettamento sia all'IRPEF, sia all'IRPEG ed all'ILOR (ai sensi dell'art. 19 n. 5 del citato d.P.R. n. 597 del 1973 e dei rinvii contenuti nei d.P.R. n. 598 e n. 599 del 1973), sempreché siano conseguiti prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 30 dicembre 1980 n. 897 (che espressamente ne dispone la tassabilità, innovando il precedente sistema). (Conf 7184/83, mass n 431790).*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 49 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 77, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 598 art. 22, DPR 29/09/1973 num. 599 art. 3 CORTE COST., DPR 30/12/1980 num. 897 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)