Sez. 1, Sentenza n. 718 del 06/02/1986 (Rv. 444277 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - IMPRESA STRANIERA PRIVA DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA - ROYALTIES - TASSABILITÀ - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - IMPRESA STRANIERA PRIVA DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA - ROYALTIES - TASSABILITÀ - ESCLUSIONE.*
I compensi corrisposti ad un imprenditore commerciale, per l'utilizzazione di marchi di fabbrica o di commercio, di opere dell'ingegno, invenzioni industriali e simili (cosiddette royalties) - nella disciplina del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, istitutivo dell'IRPEF (e prima della relativa modifica introdotta con l'art. 31 del d.P.R. 30 dicembre 1980 n. 897 non avente portata interpretativa e non applicabile ai redditi prodotti anteriormente all'1 gennaio 1983, ai sensi dell'art. 45 dello stesso d.P.R. n. 897) - non sono inquadrabili né tra i "redditi di lavoro autonomo" (art. 49 d.P.R. 597), in considerazione dell'indicata qualità di imprenditore del percipiente, né tra i "redditi derivanti da concessione in uso di beni mobili" (art. 80) che presuppongono l'occasionalità della loro produzione, né infine tra gli "altri redditi" (di cui all'art. 80) che postulano a loro volta la Mancanza di una espressa menzione (che è invece contenuta nel citato d.P.R. n. 597 del 1973), ma costituiscono una componente del reddito d'impresa (art.51). Pertanto, qualora detti compensi siano percepiti da una impresa straniera priva di stabile organizzazione in Italia, la loro tassabilità deve essere esclusa, tanto ai fini dell'IRPEF, quanto ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR (in forza dei rinvii al citato decreto contenuti nel d.P.R. 29 settembre 1973 n. 598 e nel d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, istitutivi, rispettivamente, di dette ultime imposte), in forza dell'espressa previsione contenuta nell'art. 19 n. 5 dello stesso d.P.R. n. 597 del 1973. (Conf 4176/85, mass n 441682; (Conf 1626/85, mass n 439608; (Conf 4829/84, mass n 436576; (Conf 3180/84, mass n 435223; (Conf 3178/84, mass n 435221; (Conf 7184/83, mass n 431790).*
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 49 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 77, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 80, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 3 CORTE COST., DPR 30/12/1980 num. 897 art. 31, DPR 30/12/1980 num. 897 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)