Sez. 1, Sentenza n. 3958 del 13/12/1969 (Rv. 344393 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA CIVILE - CONDOTTA NEGLIGENTE DEL DIFENSORE - DIRITTO DEL CLIENTE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDIZIONI - COLPA GRAVE DEL DIFENSORE - LIMITI - OMISSIONE DI ATTIVITA PROCESSUALE DI NON SPECIALE DIFFICOLTA OD EXTRAPROCESSUALE DOVEROSA - COLPA LIEVE - SUFFICIENZA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA CIVILE - CONDOTTA NEGLIGENTE DEL DIFENSORE - DIRITTO DEL CLIENTE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDIZIONI - COLPA GRAVE DEL DIFENSORE - LIMITI - OMISSIONE DI ATTIVITA PROCESSUALE DI NON SPECIALE DIFFICOLTA OD EXTRAPROCESSUALE DOVEROSA - COLPA LIEVE - SUFFICIENZA.*
Quando i danni derivati al cliente dalla condotta negligente del proprio difensore, dipendono dall'omissione di attivita processuali non richiedenti la soluzione di problemi tecnico-giuridici di speciale difficolta o dall'omissione di una doverosa attivita extraprocessuale (come la mancata tempestiva informazione del cliente), e sufficiente, per l'accoglimento della domanda, la colpa di cui all'art 1176 cod civ e non e necessaria quella grave richiesta dall'art 2236. (V 375-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)