Sez. 3, Sentenza n. 1460 del 17/05/1974 (Rv. 369554 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI - DECORRENZA - UNICITA - LIMITI - PLURALITA DI RAPPORTI GIURIDICI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI - DECORRENZA - UNICITA - LIMITI - PLURALITA DI RAPPORTI GIURIDICI.*
La regola che si ricava dall'art 326 cod proc civ ai fini della decorrenza del termine (acceleratorio) per impugnare - regola secondo la quale, nei processi con piu parti, il detto termine decorre nei confronti di tutti i soggetti dalla notificazione della sentenza da chiunque eseguita - vale quando la decisione incida su un unico rapporto giuridico sostanziale. Tale regola, pero, subisce una deroga, che si giustifica in funzione di imprescindibili esigenze di razionalita, per il caso in cui la sentenza, pur essendo unica, consti di piu capi, indipendenti fra di loro, che si riferiscono ad oggetti diversi, che interessano solo alcune delle parti in causa. In tale ipotesi, il termine acceleratorio per impugnare non decorre unitariamente per tutte le parti, ma distintamente dalla data delle singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza, mentre fra le parti fra le quali non C'e stata notificazione si applica la norma della impugnabilita entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza. (V 437'71, mass n 350041; 2325'70, mass n 348521).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)