Sez. 1, Sentenza n. 3768 del 07/11/1990 Cc. (dep. 12/12/1990) Rv. 185993 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - DIVIETO DI ESTRADIZIONE PER REATI POLITICI - AMBITO DI OPERATIVITÀ.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - DIVIETO DI ESTRADIZIONE PER REATI POLITICI - AMBITO DI OPERATIVITÀ.*
Il divieto di estradizione per reati politici va dedotto, sotto il profilo soggettivo, dall'essere stata la condotta determinata dall'intento di opporsi a regimi illiberali o tendente ad affermare principi fondamentali di libertà. Tale divieto, inoltre, sussiste anche quando vi sia fondato motivo di ritenere che nello stato richiedente il giudizio sarebbe influenzato da fattori ideologici, politici o da intenti persecutori di parte. Sotto il profilo oggettivo l'estradizione è, poi, esclusa per quei reati che, in concreto, limitino l'estrinsecazione dei diritti fondamentali (reati che peraltro finiscono per perdere pratica Rilevanza non soddisfacendo al requisito della doppia incriminabilità del fatto). (V sez i, C C 15 dicembre 1989, Van anraat; (V mass n 177016; (V mass n 152176; (V mass n 138640).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 4, Costituzione art. 26 com. 2, Cod. Pen. art. 8 com. 3, Cod. Pen. art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)