Sez. 1, Sentenza n. 48 del 14/01/1982 Cc. (dep. 13/02/1982) Rv. 152176 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - DIVIETO - CONDIZIONI.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - DIVIETO - CONDIZIONI.*
Nel nostro ordinamento devono ritenersi tutelati con il divieto di estradizione gli autori dei reati commessi all'estero sia quando il movente dei reati stessi sia stato quello di opporsi a regime illiberali o di affermare un diritto di libertà il cui Esercizio è negato nel loro Paese, sia quando si abbia fondato motivo di ritenere che il giudizio nello stato richiedente possa essere influenzato da fattori ideologici o politici. (V mass n 138640).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 8 CORTE COST., Cod. Pen. art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)