Sez. 1, Sentenza n. 2416 del 08/06/1987 Cc. (dep. 13/11/1987) Rv. 177016 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - ESTRADIZIONE PASSIVA - FINE DI PERSECUZIONE POLITICA - CAUSA DI RIFIUTO OBBLIGATORIO DELLA DOMANDA - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - FACOLTÀ DI RIFIUTO PER SERI MOTIVI DI SOSPETTO - RAPPORTO SVOLGENTESI CON STATO DEMOCRATICO E MOTIVI DI SOSPETTO NON EMERGENTI DALLA DOMANDA - ONERE DI ALLEGAZIONE DA PARTE DELL'ESTRADANDO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - ESTRADIZIONE PASSIVA - FINE DI PERSECUZIONE POLITICA - CAUSA DI RIFIUTO OBBLIGATORIO DELLA DOMANDA - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - FACOLTÀ DI RIFIUTO PER SERI MOTIVI DI SOSPETTO - RAPPORTO SVOLGENTESI CON STATO DEMOCRATICO E MOTIVI DI SOSPETTO NON EMERGENTI DALLA DOMANDA - ONERE DI ALLEGAZIONE DA PARTE DELL'ESTRADANDO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
La persecuzione politica mascherata sotto Forma di Esercizio dell'Azione penale per un delitto di delitto comune costituisce per il nostro ordinamento - ai sensi degli artt. 3 e 13 della Costituzione e 5 e 14 della convenzione europea dei diritti dell'uomo - una causa di rigetto obbligatorio di una domanda di estradizione. Nei rapporti che si svolgono su base convenzionale ed in cui la parte richiesta ha facoltà di rifiutare l'estradizione solo qualora abbia seri motivi per ritenere che si è in presenza di una estradizione mascherata, ove dal contenuto della domanda non emergano elementi idonei a ritener fondato tale pericolo e non vi è comunque motivo per dubitare del rispetto dei diritti umani nello stato richiedente, sussiste per l'estradando un Onere, se non della prova - inammissibile nel nostro sistema processuale - certamente di allegazione di elementi e circostanze idonei a fondare il timore che l'estradizione di per sè ovvero il trattamento cui la persona si troverà esposta dopo la consegna allo stato richiedente, configuri la violazione di uno dei diritti fondamentali della persona umana. (nella specie il rapporto si è svolto sulla base della convenzione europea di estradizione e la Cassazione ha escluso che il giudice italiano avesse poteri di iniziativa, non emergendo dal contenuto della domanda ragioni di sospetto, non avendo l'estradando allegato alcuna circostanza a ciò idonea e svolgendosi il rapporto con uno stato democratico, facente parte del consiglio d'Europa e che ha accettato le clausole facoltative sia del ricorso individuale alla commissione europea dei diritti dell'uomo che della giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell'uomo per consentire il controllo sull'osservanza dei diritti riconosciuti nella fondamentale carta europea).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Cod. Pen. art. 13, Cod. Proc. Pen. art. 667, Tratt. Internaz. 04/11/1950 num. 5, Tratt. Internaz. 04/11/1950 num. 14, Tratt. Internaz. 04/11/1950 num. 25, Tratt. Internaz. 04/11/1950 num. 46, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 3, Legge 04/08/1963 num. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)