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Sez. 3, Sentenza n. 7370 del 12/05/1995 Ud. (dep. 30/06/1995) Rv. 202056 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - In genere | Travisamento del fatto - Deducibilità - Potere del giudice di legittimità - Esame degli atti processuali - Esclusione - Obbligo conseguente di puntuale motivazione da parte del giudice - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202056-01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - In genere

Il sindacato del giudice di legittimità sulla struttura razionale della motivazione deve essere limitato alla verifica della esistenza di un logico apparato argomentativo ed il vizio logico della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto, deve essere riscontrato tra le diverse proposizioni contenute nella motivazione stessa senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali. Proprio per tale ragione però, per consentire all'interessato di formulare le più appropriate censure e alla Corte di Cassazione di esercitare la funzione di controllo, è indispensabile che il giudice di merito indichi con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la propria decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)