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Sez. 1, Sentenza n. 9297 del 17/04/1985 Ud. (dep. 19/10/1985) Rv. 170739 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - PRIMA DELLA CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1985-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170739-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - PRIMA DELLA CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - CONSEGUENZA.*

Un motivo di impugnazione presentato ante litteram, cioè prima che l'impugnante avesse avuto la possibilità di prendere conoscenza della motivazione della sentenza gravata, deve ritenersi generico, in violazione dell'art. 201 settimo comma cod. proc. pen.. (Conf mass n 161425, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)