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Sez. 1, Sentenza n. 10139 del 24/10/1983 Ud. (dep. 26/11/1983) Rv. 161425 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - PRESENTAZIONE DEI MOTIVI PRIMA DEL DEPOSITO DEL PROVVEDIMENTO - INAMMISSIBILITÀ - ART. 201, PRIMO COMMA COD. PROC. PEN. - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161425-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - PRESENTAZIONE DEI MOTIVI PRIMA DEL DEPOSITO DEL PROVVEDIMENTO - INAMMISSIBILITÀ - ART. 201, PRIMO COMMA COD. PROC. PEN. - RILEVANZA - LIMITI.*

L'impugnazione va dichiarata inammissibile allorché i motivi a sostegno della stessa siano presentati prima del deposito del provvedimento impugnato, per nulla influendo quanto prescritto dall'art. 201, primo comma, cod. proc. pen.. infatti, detta norma, pur comprendendo formalmente tutti i casi di impugnazione, si riferisce, in realtà, solo a quelli in cui la dichiarazione è normalmente preceduta dal deposito e in ultima analisi, dalla conoscenza delle ragioni poste a fondamento della decisione. (V mass n 145807).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 531

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)