Sez. 6, Sentenza n. 5350 del 15/12/1989 Ud. (dep. 11/04/1990) Rv. 184014 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - PRIMA DELLA CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - PRIMA DELLA CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - CONSEGUENZE.*
L'impugnazione va dichiarata inammissibile quando il motivo (o i motivi) con il quale si censura la motivazione del provvedimento impugnato sia stato presentato prima del deposito del provvedimento stesso. In tal caso, invero, l'impugnante, non avendo avuto la possibilità di avere conoscenza della motivazione non può neppure esprimere in modo specifico le ragioni del gravame e le critiche che si intendono formulare, con conseguente sostanziale violazione dell'art. 201, settimo comma, cod. proc. pen.. né, in tal caso, è influente quanto prescritto dal primo comma dell'art. 201 citato che prevede la enunciazione dei motivi contestualmente alla dichiarazione di impugnazione. Tale disposizione, infatti, si riferisce, oltre al caso in cui le censure concernono il dispositivo, all'ipotesi di dichiarazione di impugnazione preceduta dal deposito del provvedimento impugnato in cancelleria. (Conf mass n 170739; (Conf mass n 168332; (Conf mass n 161425).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)