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Sez. 5 - , Sentenza n. 8445 del 04/02/2020 Ud. (dep. 02/03/2020) Rv. 278684 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta patrimoniale per distrazione – Restituzione dei beni distratti a seguito del prospettato esercizio di azione revocatoria – Attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. – Configurabilità – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2020-02-04
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278684-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta patrimoniale per distrazione, non è configurabile l'attenuante della riparazione del danno, di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., qualora la restituzione di beni oggetto della condotta distrattiva sia avvenuto a seguito del prospettato esercizio dell'azione revocatoria da parte del curatore fallimentare e non per iniziativa dell'imputato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)