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Sez. 5 - , Sentenza n. 7999 del 13/01/2021 Ud. (dep. 01/03/2021) Rv. 280496 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Danno patrimoniale di speciale tenuita` - Criteri di valutazione - Riferimento al momento della consumazione. Necessità - Recupero del bene distratto a seguito di azione revocatoria – Irrilevanza.
Stato
decisa il 2021-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280496-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall., va valutata all'atto della dichiarazione di fallimento, che rappresenta il momento consumativo del reato, costituendo il recupero del bene a seguito del prospettato esercizio dell'azione revocatoria un mero "post factum", irrilevante anche ai fini della configurabilità dell'attenuante comune della riparazione del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)