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Sez. 5, Sentenza n. 28896 del 07/03/2012 Ud. (dep. 17/07/2012) Rv. 254057 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Bancarotta distrattiva - Restituzione dei beni distratti a seguito di azione revocatoria - Sussistenza dell'attenuante - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254057-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO

Non รจ configurabile l'attenuante della riparazione del danno in relazione al reato di bancarotta patrimoniale qualora la restituzione di beni oggetto della condotta distrattiva sia avvenuto a seguito dell'esercizio dell'azione revocatoria da parte del curatore fallimentare e non per iniziativa dell'imputato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)