Sez. 5, Sentenza n. 28896 del 07/03/2012 Ud. (dep. 17/07/2012) Rv. 254057 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Bancarotta distrattiva - Restituzione dei beni distratti a seguito di azione revocatoria - Sussistenza dell'attenuante - Esclusione.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
Non รจ configurabile l'attenuante della riparazione del danno in relazione al reato di bancarotta patrimoniale qualora la restituzione di beni oggetto della condotta distrattiva sia avvenuto a seguito dell'esercizio dell'azione revocatoria da parte del curatore fallimentare e non per iniziativa dell'imputato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)