Sez. 3, Sentenza n. 5926 del 27/05/1995 (Rv. 492513 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Natura - Ambito soggettivo.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO
La ripetizione d'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ., rappresenta un'azione restitutoria, non risarcitoria, a carattere personale, che è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente o a mezzo di rappresentante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)