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Sez. 3, Sentenza n. 4813 del 25/07/1981 (Rv. 415521 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - DECORRENZA - LEGGE N 2 DEL 1979 - NATURA INTERPRETATIVA - APPLICABILITA ALLE CONTROVERSIE PENDENTI.*
Stato
decisa il 1981-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415521-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - DECORRENZA - LEGGE N 2 DEL 1979 - NATURA INTERPRETATIVA - APPLICABILITA ALLE CONTROVERSIE PENDENTI.*

In tema di riscatto agrario, in base alla legge 8 gennaio 1979 n 2, contenente l'interpretazione autentica dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 ed avente immediata applicazione nelle controversie ancora pendenti, il termine per il versamento del prezzo di riscatto decorre dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente (o dei suoi aventi causa) alla dichiarazione di riscatto, oppure, nel caso di contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto del riscattante. (Conf 3022/81, mass n 413572; (Conf 1536/81, mass n 412193; (Conf 432/81, mass n 410906).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)