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Sez. 1, Sentenza n. 5215 del 07/04/1995 Ud. (dep. 09/05/1995) Rv. 201195 - 01

Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti le manifestazioni sediziose e pericolose | Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Attitudine dei rumori a produrre detto disturbo - Accertamento peritale - Necessità - Esclusione - Dichiarazioni testimoniali su fatti oggettivamente percepiti - Sufficienza - Fattispecie: rumori provenienti da discoteca che impedivano di dormire nelle ore notturne.
Stato
decisa il 1995-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201195-01

Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti le manifestazioni sediziose e pericolose

Ai fini della configurabilità dei reati di cui agli artt. 659, comma primo, e 674 cod. pen., l'attitudine, rispettivamente, dei rumori a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone e delle emissioni di gas, vapori o fumi a molestare persone non deve necessariamente essere accertata mediante perizia, ben potendo, al contrario, il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento al riguardo su elementi probatori di diversa natura quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti dei rumori e delle emissioni summenzionati, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito da dichiaranti medesimi. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata affermata la responsabilità dell'imputato, gestore di una discoteca, in ordine ai reati in questione, sulla base delle dichiarazioni testimoniali di soggetti i quali avevano riferito che durante le ore notturne non riuscivano a dormire a cagione delle emissioni sonore provenienti da detta discoteca e che i fumi parimenti da essa provenienti invadevano abitualmente la tromba delle scale condominiali).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659 com. 1, Cod. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)