Sez. 1, Sentenza n. 739 del 04/12/1997 Ud. (dep. 21/01/1998) Rv. 209451 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Emissione di gas, vapori o fumo - Necessità che tali emissioni provochino un effettivo nocumento - Esclusione - Attitudine ad offendere, imbrattare o molestare persone - Sufficienza - Accertamento peritale - Necessità - Esclusione - Dichiarazioni testimoniali su fatti oggettivamente percepiti - Sufficienza.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE
Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. - getto pericoloso di cose (nel caso di specie, emissioni di vapori) - non si richiede un effettivo nocumento alle persone, in dipendenza della condotta contestata, essendo sufficiente l'attitudine di questa a cagionare effetti dannosi, cioè ad offendere, imbrattare, molestare persone: detta attitudine non deve essere necessariamente accertata mediante perizia, ben potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)