Sez. 5, Sentenza n. 278 del 08/02/1985 Cc. (dep. 27/02/1985) Rv. 168084 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - CAUSA ESTINTIVA DEL REATO APPLICATA DAL GIUDICE DI MERITO - MANCATO PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - VIZIO DI MOTIVAZIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - "RATIO" - POTERI DELLA CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - CAUSA ESTINTIVA DEL REATO APPLICATA DAL GIUDICE DI MERITO - MANCATO PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - VIZIO DI MOTIVAZIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - "RATIO" - POTERI DELLA CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
La statuizione del giudice di merito che, escludendo la ricorrenza di una causa di non punibilità ex art. 152 cpv. Cod. proc. pen., applichi una causa estintiva del reato, non è sindacabile in Sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione, poiché l'eventuale annullamento con rinvio determinerebbe una prosecuzione del giudizio incompatibile col principio dell'immediata applicazione delle cause estintive. In tal caso la Corte di Cassazione può solo esaminare, ai fini dell'annullamento senza rinvio, se ricorra una causa di non punibilità, dovendo tuttavia la prova di innocenza risultare agevolmente dalla stessa sentenza impugnata in base agli elementi di fatto in essa ritenuti. (Conf mass n 151643 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)