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Sez. 5, Sentenza n. 447 del 11/11/1981 Ud. (dep. 21/01/1982) Rv. 151643 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - PRESENZA DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - PRESUPPOSTI - VIZI DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151643-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - PRESENZA DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - PRESUPPOSTI - VIZI DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Quando applica una causa estintiva del reato il giudice di merito ha l'Obbligo di indicare le ragioni della mancata assoluzione con formula piena. Tuttavia non sono rilevabili nel giudizio di Cassazione eventuali vizi di motivazione della sentenza, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito ritarderebbe l'applicazione della causa estintiva, in contrasto con la regola stabilita dall'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen. nel giudizio di Cassazione è consentito il proscioglimento in merito solo se esistono prove evidenti di innocenza, che però debbono risultare dalla stessa sentenza impugnata. (Conf mass n 147686; (Conf mass n 144069).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)