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Sez. U, Sentenza n. 5382 del 05/12/1989 (Rv. 464492 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DIRITTI PATRIMONIALI - RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DEL DIPENDENTE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DEROGA IN FAVORE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1989-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464492-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DIRITTI PATRIMONIALI - RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DEL DIPENDENTE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DEROGA IN FAVORE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONE.*

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie inerenti a rapporti di pubblico impiego può trovare deroga in favore della giurisdizione del giudice ordinario per effetto di un formale riconoscimento dei crediti del dipendente da parte dell'amministrazione datrice di lavoro, alla condizione che tale riconoscimento sia pieno, pacifico ed indiscusso, anche per quanto riguarda l'estensione quantitativa delle pretese del lavoratore e la loro esigibilità, sicché resti preclusa ogni contestazione sulle questioni rientranti nella materia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo. Detta deroga, pertanto, non ricorre né quando vi sia contestazione sulla sussistenza ed efficacia di quel riconoscimento né nell'ipotesi in cui a sostegno dello stesso vengano invocate delibere dell'ente datore di lavoro formalmente annullate con Atti successivi dell'ente medesimo. (V 4311/87, mass n 453064; (V 3797/87, mass n 452717; (V 1403/87, mass n 450867).*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)