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Sez. U, Sentenza n. 1403 del 10/02/1987 (Rv. 450867 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DEROGA IN FAVORE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONE - RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DEL DIPENDENTE - REQUISITI - CONTESA SULLA SUSSISTENZA E SULL'EFFICACIA DI TALE RICONOSCIMENTO - DEROGA ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450867-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DEROGA IN FAVORE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONE - RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DEL DIPENDENTE - REQUISITI - CONTESA SULLA SUSSISTENZA E SULL'EFFICACIA DI TALE RICONOSCIMENTO - DEROGA ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - INSUSSISTENZA.*

In tema di rapporto di pubblico impiego, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sulle domande del dipendente che trovino titolo nel rapporto medesimo, trova deroga in favore della giurisdizione del giudice ordinario, per effetto di un formale riconoscimento dei diritti di detto dipendente da parte della amministrazione datrice di lavoro, solo quando tale riconoscimento sia pieno, anche per quanto riguarda l'estensione quantitativa delle relative pretese e la loro esigibilità, ed inoltre sia pacifico ed indiscusso, sicché resti preclusa ogni contestazione sulle questioni rientranti nella materia devoluta al predetto giudice amministrativo. L'indicata deroga, pertanto, non ricorre se vi sia contesa sulla sussistenza ed efficacia di quel riconoscimento, per la Mancanza del visto di legittimità in ordine alla relativa delibera o, addirittura, per l'annullamento della medesima da parte dell'autorità di vigilanza. (V 829/82, mass n 418645; (Conf 309/81, mass n 410750).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)