Sez. L, Sentenza n. 5255 del 14/11/1978 (Rv. 395028 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - RECESSO GIUSTIFICATO DA DETTO TRASFERIMENTO - ILLEGITTIMITA EX LEGGE N 604 DEL 1966 - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - RECESSO GIUSTIFICATO DA DETTO TRASFERIMENTO - ILLEGITTIMITA EX LEGGE N 604 DEL 1966 - LIMITI.*
A seguito dell'entrata in vigore della legge 15 luglio 1966 n 604 sui licenziamenti individuali, con la quale e stato ipotizzato e tipizzato il motivo obiettivamente idoneo a giustificare il licenziamento in riferimento a "ragioni inerenti all'attivita produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa" (art 3 legge citata), la disposizione dell'art 2112, comma primo, cod civ (secondo cui per il caso di trasferimento della azienda e consentito all'alienante di dare disdetta in tempo utile) non puo piu operare come specifica applicazione del recesso ad nutum, ma tale recesso puo essere giustificato non piu dal mero trasferimento dell'azienda bensi solamente da fatti relativi alla vita dell'impresa nella sua oggettivita e, pertanto, ne costituiscono l'indefettibile condizione, (ad esempio) purche oggettivamente riscontrabili e provate, le trasformazioni tecnico-produttive e le ristrutturazioni aziendali programmate dal nuovo imprenditore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)