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Sez. L, Sentenza n. 1754 del 01/03/1985 (Rv. 439709 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - RECESSO GIUSTIFICATO DAL TRASFERIMENTO - ILLEGITTIMITÀ EX LEGGE N. 604 DEL 1966 - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439709-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - RECESSO GIUSTIFICATO DAL TRASFERIMENTO - ILLEGITTIMITÀ EX LEGGE N. 604 DEL 1966 - LIMITI.*

A seguito dell'entrata in vigore della legge 15 luglio 1966 n. 604 sui licenziamenti individuali, con la quale è stato ipotizzato e tipizzato il motivo obiettivamente idoneo a giustificare il licenziamento in riferimento a ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa (art. 3 legge citata), la disposizione dell'art. 2112, comma primo, cod. civ. (secondo cui per il caso di trasferimento dell'azienda è consentito all'alienante di dare disdetta in tempo utile) non può più operare come specifica applicazione del recesso ad nutum, ma tale recesso può essere giustificato non più dal mero trasferimento dell'azienda bensì solamente da fatti relativi alla vita dell'impresa nella sua oggettività e, pertanto, ne costituiscono l'indefettibile condizione, (ad esempio) purché oggettivamente riscontrabili e provate, le trasformazioni tecnico- produttive e le ristrutturazioni aziendali programmate dal nuovo imprenditore. (Conf 5255/78, mass n 395028).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)