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Sez. 5, Sentenza n. 2809 del 07/02/2008 (Rv. 601988 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE | Artt.1 - 4 d.P.R. n.633/1972 - Attività d'impresa - Capitalizzazione del profitto - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601988-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE

In tema di IVA, ai sensi degli artt.1 e 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, l'attività d'impresa non è esclusa per il fatto che il profitto conseguito dal contribuente venga da lui capitalizzato, in tutto o in parte, in beni anziché in denaro, con la conseguenza che le relative operazioni commerciali sono imponibili (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto costituire "esercizio d'impresa commerciale", a causa del suo carattere continuativo e non occasionale e del rilevante giro d'affari, l'attività consistente nell'acquisto di lotti d'oro ed altri oggetti preziosi usati dalle case d'asta, nella selezione di tali oggetti, nella successiva rivendita dei "rottami" e degli oggetti di modico valore a ditte autorizzate e nella costituzione di una scorta di beni rifugio formata dagli oggetti preziosi di maggior valore, detenuti come investimento personale.)

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)