Sez. 5, Sentenza n. 13999 del 22/09/2003 (Rv. 567050 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE | Ai sensi dell'art. 4 d.P.R. n. 633 del 1972 - Professionalità e abitualità dell'esercizio di impresa - Nozione - Accertamento - Spettanza al giudice di merito - Affermazione - Fattispecie relativa a cessione di materiali di cava da parte di un Comune ad una impresa.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE
In tema di IVA, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono imponibili solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole, e, nell'ambito delle attività commerciali, rientrano solo quelle, ancorché occasionali, che siano svolte in forma di impresa, i cui requisiti, la professionalità e l'abitualità, esigono il carattere continuativo e stabile dell'attività imprenditoriale, ai sensi degli artt. 2135 e 2195 cod. civ., non ravvisabili in riferimento ad atti isolati di produzione e commercio, quali vengano ritenuti secondo l'incensurabile accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito (In applicazione di tale principio, la Corte ha mandato immune da censure l'accertamento compiuto dalle Commissioni tributarie che avevano ritenuto occasionale e non assoggettabile ad IVA, e dunque non resa nell'esercizio di una attività imprenditoriale, la cessione di materiali di cava da parte di un Comune ad una impresa, che procedeva alla realizzazione di una vasca di depurazione commissionata dallo stesso Comune).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)