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Sez. 5, Sentenza n. 9776 del 18/06/2003 (Rv. 564402 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE | Requisiti dell'esercizio di impresa - Professionalità ed abitualità dell'attività economica - Interpretazione - Attività meramente occasionale - Assoggettamento ad imposta - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564402-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE

In tema di IVA, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito ad opera dell'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, affinché un atto sia assoggettato all'IVA anziché all'imposta proporzionale di registro non rileva il fatto che sia stata corrisposta un'imposta anziché l'altra (atteso che pure nei casi di imposizione alternativa il contribuente ha l'obbligo di corrispondere il tributo dovuto e non quello scelto in base a considerazioni soggettive), ma occorre che si tratti di cessione di beni o di prestazione di servizi compiute nell'ambito dell'attività propria dell'impresa, intendendosi per esercizio d'impresa l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 del cod. civ., anche se non organizzate in forma di impresa. Pertanto, l'assoggettabilità ad IVA va esclusa soltanto nel caso di attività meramente occasionale, atteso che i requisiti di professionalità e di abitualità dell'esercizio dell'impresa, richiesti dalla normativa sopra citata, non sono ravvisabili unicamente rispetto ad atti isolati di produzione o commercio, ovvero nel caso di cessione di un singolo bene non riconducibile alla realizzazione di attività commerciali o agricole di cui ai menzionati artt. 2135 e 2195 cod. civ. (senza che, d'altra parte, possa escludersi - dovendosi intendere detti requisiti in senso non assoluto, ma relativo - la qualità di imprenditore nel soggetto che svolga un'attività che si protragga nel tempo per una durata apprezzabile, ancorché finalizzata, eventualmente, al compimento di un'unica operazione speculativa).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 29/01/1979 num. 24 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)