Sez. 1, Sentenza n. 531 del 21/01/1999 (Rv. 522477 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE | Giudizio sulla convenienza della proposta e sulla sufficienza dei beni - Criteri.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui il concordato preventivo abbia per oggetto la cessione dei beni, il giudizio sulla convenienza della proposta, come quello sulla sufficienza dei beni, non può muovere da mere congetture, ma deve poggiare su elementi concreti, idonei a giustificare la ricorrenza di tali requisiti. Non corrisponde, dunque, a tali criteri il giudizio di convenienza della proposta di concordato preventivo che si limiti a registrare la probabilità che il fallimento non sia "in grado di dare di più", posto che detto giudizio deve assumere come oggetto primario la convenienza del concordato e valutare se essa, insieme con tutti gli altri requisiti considerati dalla legge, sia sufficiente a suffragare la concessione del beneficio.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 186 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)