Sez. 3, Sentenza n. 4754 del 16/05/1994 (Rv. 486623 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Durata - Diniego di rinnovazione alla prima scadenza - In genere | Disdetta o diniego motivato di rinnovazione del contratto - Superamento - Concorde volontà contraria volta alla costituzione di un nuovo rapporto - Necessità - Mancata espressa dichiarazione di tale volontà da parte del locatore - Manifestazione implicita attraverso il suo successivo comportamento - Necessità - Permanenza del conduttore nell'immobile dopo la scadenza - Rinnovazione tacita del contratto ex art. 1597 cod. civ. - Esclusione.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Durata - Diniego di rinnovazione alla prima scadenza - In genere
Nella speciale disciplina delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, la disdetta o il divieto motivato di rinnovazione del contratto (artt. 28 e 29 legge 27 luglio 1978 n. 392), che comportano l'esaurimento dell'efficacia della locazione alla scadenza, possono essere superati solo attraverso la manifestazione di una concorde volontà contraria volta alla costituzione di un nuovo rapporto, a norma del terzo comma dell'art. 1597 cod. civ. con la conseguenza che, ove sia mancata una espressa dichiarazione di tale volontà da parte del locatore, occorre che la stessa sia implicitamente manifestata con il suo successivo comportamento, senza che possa trovare applicazione la rinnovazione tacita del contratto prevista dal primo comma del menzionato art. 1597 per il caso che dopo la scadenza il conduttore sia rimasto nel godimento dell'immobile per un apprezzabile periodo di tempo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)