Sez. 2, Sentenza n. 352 del 28/01/1975 (Rv. 373589 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA DELLE PROVE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA DELLE PROVE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalita del giudice di merito, il quale non e tenuto a prendere in esame tutte le risultanze probatorie ed a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti, dovendo soltanto fornire un'esauriente e convincente motivazione della Determinazione adottata sulla base degli elementi che ritiene piu attendibili e pertinenti. (Conf 849/69, mass n 339199).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)