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Sez. 3, Sentenza n. 950 del 15/02/1982 (Rv. 418811 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418811-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

La scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze probatorie ed a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti, dovendo soltanto fornire un'esauriente e convincente motivazione della Determinazione adottata sulla base degli elementi che ritiene più attendibili e pertinenti. (Conf 352/75, mass n 373589; (Conf 1261/81, mass n 411841; (Conf 3340/81, mass n 413916).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)