Sez. 3, Sentenza n. 950 del 15/02/1982 (Rv. 418811 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
La scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze probatorie ed a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti, dovendo soltanto fornire un'esauriente e convincente motivazione della Determinazione adottata sulla base degli elementi che ritiene più attendibili e pertinenti. (Conf 352/75, mass n 373589; (Conf 1261/81, mass n 411841; (Conf 3340/81, mass n 413916).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)