Sez. 3, Sentenza n. 849 del 15/03/1969 (Rv. 339199 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUATORIA DELLE PROVE - SCELTA DELLE PROVE PIU ATTENDIBILI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - ESAME DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI E DI TUTTE LE RISULTANZE DI CAUSA - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUATORIA DELLE PROVE - SCELTA DELLE PROVE PIU ATTENDIBILI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - ESAME DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI E DI TUTTE LE RISULTANZE DI CAUSA - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La scelta degli elementi probatori sui quali fondare il proprio convincimento appartiene alla sfera dei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale non e obbligato a prendere in esame tutte le risultanze di causa o a confutare singolarmente ed espressamente tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma deve soltanto fornire una spiegazione delle determinazioni adottate - sulla base degli elementi da lui giudicati piu attendibili e pertinenti. (V. 3409-68, mass. N. 336479 2558-68, mass. N. 335008 2049-68, mass. N. 334155).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)