Sez. 1, Sentenza n. 5715 del 29/02/2008 (Rv. 602291 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione - Accompagnamento coattivo alla frontiera - Termine per la convalida - Osservanza - Riferimento all'inizio dell'udienza - Necessità - Adozione del provvedimento nel corso ininterrotto dell'udienza ma in un momento successivo alle quarantotto ore - Conseguenze - Inefficacia - Esclusione.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In materia di convalida, ai sensi dell'art. 13, comma 5 "bis", del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, del provvedimento di accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera a seguito di decreto di espulsione adottato dal prefetto, il termine di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento in cancelleria entro il quale il giudice di pace deve provvedere è rispettato se, entro tale termine, venga fissata ed abbia concreto inizio l'udienza di convalida, semprechè la decisione, ancorchè adottata successivamente, sia intervenuta a conclusione dell'udienza senza soluzione di continuità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 5 n. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)