Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25660 del 17/12/2010 (Rv. 615806 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Allontanamento di cittadino comunitario - Convalida - Termine complessivo - Art. 13, comma 5 bis d.lgs. n. 286 del 1998 - Applicabilità.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Ai fini della validità ed efficacia del provvedimento di convalida del decreto di allontanamento di cittadino comunitario, emesso "in executivis" dal questore ai sensi dell'art. 20, comma 11, del d.lgs. n. 30 del 2007, così come modificato dal d.lgs. n. 32 del 2008, non devono trascorrere più di 96 ore tra adozione del provvedimento coercitivo e ordinanza del giudice, trovando applicazione, come per gli altri provvedimenti di convalida, l'art. 13, comma 5 bis del d.lgs. n. 286 del 1998.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 5 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 20 com. 11, Decreto Legisl. 28/02/2008 num. 32 art. 1 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)