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Sez. 1, Ordinanza n. 21381 del 23/06/2026 (Rv. 679320-01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Accompagnamento coattivo alla frontiera a seguito di espulsione - Termine di 48 ore per la convalida - Osservanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2026-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679320-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera, adottato a seguito di decreto prefettizio di espulsione, il termine di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento in cancelleria, entro il quale il giudice di pace deve provvedere, è rispettato qualora entro tale termine l'udienza di convalida sia stata fissata e abbia avuto concreto inizio, purché la decisione, sebbene adottata successivamente, intervenga a conclusione dell'udienza e senza soluzione di continuità.

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)