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Sez. 3, Sentenza n. 339 del 17/01/1996 (Rv. 495456 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE | Riproposizione in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale - Definizione del giudizio penale con sentenza passata in giudicato anteriormente alla definizione del giudizio civile - Conseguenze - Prosecuzione del giudizio civile - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495456-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE

Qualora nel corso del procedimento penale, dopo la costituzione di parte civile, sia stata proposta in sede civile la domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno, ove il processo penale sia stato definito con sentenza passata in giudicato prima della definizione del giudizio civile, quest'ultimo può proseguire, essendo venuto meno ogni ostacolo al pieno esercizio della giurisdizione civile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Abrog. art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)