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Sez. 3, Sentenza n. 2104 del 27/02/1987 (Rv. 451347 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IN GENERE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - SUCCESSIVA PROPOSIZIONE IN SEDE DELLA DOMANDA PER LE RESTITUZIONI ED IL RISARCIMENTO DEL DANNO - DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL PROCESSO CIVILE PER RINUNCIA - NECESSITÀ - MANCANZA - SEMPLICE SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - SUCCESSIVA RIASSUNZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451347-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IN GENERE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - SUCCESSIVA PROPOSIZIONE IN SEDE DELLA DOMANDA PER LE RESTITUZIONI ED IL RISARCIMENTO DEL DANNO - DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL PROCESSO CIVILE PER RINUNCIA - NECESSITÀ - MANCANZA - SEMPLICE SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - SUCCESSIVA RIASSUNZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Qualora nel corso del procedimento penale dopo la Costituzione di parte civile sia stata proposta in Sede civile la domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno, si verifica una situazione analoga a quella prevista dall'art. 24, comma primo, cod. proc. pen. restando irrilevante la mera diversità cronologica degli Atti considerati dalla detta norma, con la conseguenza che il giudice civile deve dichiarare l'Estinzione del processo pendente davanti a sè per rinuncia. Ove, peraltro, tale giudice si sia limitato a disporre la sospensione del processo - anche per la contemporanea pendenza della domanda di sequestro conservativo e della relativa convalida - l'intero processo può proseguire anche attraverso la sua riassunzione, una volta cessate le cause ostative al pieno Esercizio della giurisdizione civile.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Pen. art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)