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Sez. 3, Sentenza n. 10932 del 16/10/1991 (Rv. 474231 - 01)

Giudizio civile e penale (rapporto) - Azione civile - Esercizio in sede penale | Costituzione di parte civile nel procedimento penale da parte del danneggiato - Successiva proposizione da parte di quest'ultimo di azione di risarcimento davanti al giudice civile - Litispendenza - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474231-01

Giudizio civile e penale (rapporto) - Azione civile - Esercizio in sede penale

Nell'ipotesi in cui il danneggiato, dopo la costituzione di parte civile nel procedimento penale (nella specie dopo sentenza di primo grado contenente anche condanna generica al risarcimento del danno) ed in pendenza di questo, proponga azione di risarcimento davanti al giudice civile, si verifica un'ipotesi di litispendenza, con la conseguenza della improcedibilità della domanda risarcitoria in sede civile (che dev'essere rilevata e dichiarata dall'adito giudice) fino all'esaurimento del procedimento penale, senza che, in mancanza, sia necessario che, nella chiusura del processo penale, il giudizio civile debba essere instaurato "ex novo" con la notifica di un atto introduttivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Pen. art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)