Sez. 2, Sentenza n. 24304 del 30/09/2008 (Rv. 605076 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Legittimazione a resistere in giudizio - Capitaneria di Porto in luogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Nullità del giudizio - Configurabilità - Sanatoria - Condizioni.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La Capitaneria di Porto, è priva di autonoma soggettività e di capacità di stare in giudizio in quanto mero ufficio periferico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui unicamente spetta, in persona del ministro "pro tempore", di esprimere la volontà dell'amministrazione nei confronti dei terzi. Ne consegue che, ove in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa essa venga erroneamente evocata (nel caso, dalla cancelleria del giudice di Pace), l'intero procedimento è viziato da nullità sanabile mediante la costituzione del Ministro competente anche nel giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 3, Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)